Incentivi Statali
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Sebbene si noti un certo rallentamento del mercato delle costruzioni, dall'Agenzia delle entrate ci confermano che le richieste agevolative continuano ad interessare gli italiani.
La casa in cui si abita rimane sempre il bene
su cui siamo maggiormente disponibili a investire. La
Finanziaria 2010 ha prorogato fino al 2012 la possibilità di fruire dei benefici
fiscali sulle ristrutturazioni e sugli interventi per la riqualificazione
energetica.
Proponiamo i seguenti link
dell'Agenzia delle Entrate utili all'informazione (aggiornamento
dicembre 2010) e alla compilazione della domanda (Modello
e
Istruzioni)
UN PICCOLO RIPASSO
È bene ricordare che le agevolazioni riguardano tutti
gli edifici esistenti, cioè quelli esistenti per il Catasto oppure quelli per i
quali è stata effettuata la richiesta di accatastamento. Una prova valida è il
pagamento dell’Ici, se dovuta. Di conseguenza è evidente che sono escluse dalle
agevolazioni le spese sostenute per gli interventi effettuati durante la fase di
costruzione dell’immobile.
Il contribuente che vuole accedere all’agevolazione
deve essere proprietario o detentore dell’immobile, può essere anche
proprietario della “nuda proprietà”, in un diritto reale o in un contratto di
locazione o di comodato. È bene inoltre ricordare che le spese sostenute non
possono godere in contemporanea dei due benefici (36% e 55%), pur essendoci una
serie di punti in comune. Quindi, data la possibilità di ricorrere ad entrambe
le agevolazioni, è bene osservarne i diversi punti di contatto.
Il primo elemento di comunanza è la possibilità di
fruire delle agevolazioni anche da parte dei familiari conviventi del
proprietario o detentore dell’immobile in cui vengono eseguiti gli interventi e
che, ovviamente, sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.
Considerato che, facendo il caso dell’agevolazione del 36%, più alta è l’età del
contribuente e più si abbassano gli anni in cui detrarre l’Irpef (10 anni in
generale che diventano 5 se il contribuente ha compiuto i 75 anni e si abbassano
a 3 se è un over 80), è evidente che la convivenza deve esistere già prima
dell’inizio dei lavori e deve avere carattere duraturo. È opportuno precisare
anche che l’agevolazione è applicabile solo sulle spese in immobili privati, in
quelli cioè in cui è possibile dimostrare la convivenza, mentre non può essere
applicata ai lavori eseguiti su immobili utilizzati per l’attività di impresa,
arte o professione.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito il caso in cui ci
sia differenza tra la persona che ha inviato la documentazione (comunicazione al
Centro di Pescara per il 36% e la documentazione all’Enea per il 55%) e quella
che ha effettuato i pagamenti (a cui, cioè, è intestata la fattura): è
sufficiente annotare in fattura la misura della spesa sostenuta dal soggetto che
ha inviato la documentazione. Sia per il 36% sia per il 55%, il limite massimo
di detrazione è riferito all’unità immobiliare in cui si eseguono gli interventi
e, pertanto, andrà suddiviso tra i contribuenti che partecipano alla spesa
(detentori o possessori dell’immobile).
Quando invece si tratta di interventi condominiali, il
tetto massimo detraibile è riferito a ciascuna delle unità immobiliari che
compongono l’edificio. Se l’intervento è di riqualificazione energetica
dell’intero edificio, il tetto massimo detraibile (100mila euro) è, ovviamente,
riferito al complessivo e non a “parti” dell’immobile. Un altro aspetto che
accomuna le due agevolazioni fiscali è la possibilità di trasferire le quote
agevolate in caso di trasferimento di proprietà. Infatti, l’Agenzia delle
entrate ha affermato che la variazione del possesso dell’immobile comporta il
trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. Il
motivo della scelta è evidente perché chi compra l’immobile ristrutturato, per
esempio seconde le tecniche di riqualificazione energetica, lo acquista ad un
prezzo più alto e, di conseguenza, entra in “possesso” anche del diritto a
continuare a godere della detrazione. In particolare, il beneficio passa da un
contribuente ad un altro quando sono trasferiti, a titolo oneroso o gratuito, la
proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso, mentre permane in capo
al conduttore o al comodatario che abbiano sostenuto le relative spese anche nel
caso in cui il contratto di locazione o di comodato venga a decadere per
cessazione. Differente è il caso in cui l’immobile è ricevuto in eredità perché
la detrazione spetta a chi tra gli eredi può disporre dell’immobile senza
restrizioni, anche senza averlo adibito a propria abitazione principale. Nel
caso di immobile ricevuto in eredità è interessante sapere che:
- nel caso di più eredi e l’immobile sia libero (a
disposizione), ogni erede avrà diritto pro quota alla detrazione;
- nel caso di più eredi tra cui uno solo abiti
l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo poiché è il solo che
può vantare una piena disponibilità;
- nel caso in cui il coniuge superstite rinuncia
all’eredità e mantiene il solo diritto di abitazione, non può fruire delle quote
residue di detrazione poiché non è più un erede;
- non potranno godere della detrazione neppure i figli
del coniuge che rinuncia all’eredità mantenendo il diritto di abitazione, poiché
non avranno la detenzione materiale del bene ;
- se l’immobile è locato, non si ha diritto alla
detrazione d’imposta perché l’erede proprietario non ne può disporre a proprio
piacimento;
- se l’immobile è concesso in comodato gratuito l’erede
avrà diritto alla detrazione fiscale poiché, come affermato dal Codice Civile,
il comodante mantiene la disponibilità del bene.
Infine, nell’ambito delle spese che possono fruire
della detrazione rientrano anche quelle relative alle prestazioni professionali,
comprendendovi le spese necessarie per la realizzazione degli interventi
agevolati o sostenute per acquisire la certificazione necessaria oltre a quelle
sostenute per le opere edilizie, necessarie alla realizzazione dell’intervento.
2008: SEMPLIFICAZIONI ANCHE PER LO SCONTO
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una Guida alle
agevolazioni dove il contribuente può trovare tutte le indicazioni per lo sconto
del 55 per cento. Dal 1° gennaio 2008 si sono previste alcune semplificazioni
per fruire dell’agevolazione del 55%:
non è più necessaria la presentazione della
certificazione sia per la sostituzione di finestre sia per l’installazione di
pannelli solari;
l’agevolazione per la climatizzazione invernale si è
allargata anche all’installazione di impianti di riscaldamento diversi dalle
caldaie a condensazione;
la tabella dei valori limite della trasmittanza termica
per le strutture opache orizzontali ha un valore retroattivo (chi nel 2007 ha
sostenuto spese per interventi che rispettano i requisiti di trasmittanza
termica richiesti, può usufruire della detrazione, fermi restando gli altri
adempimenti richiesti, se ha inviato la documentazione prevista entro il termine
di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
in cui la spesa è stata sostenuta e quindi entro luglio 2008).
Un’altra modifica interessante in vigore dall’1 gennaio
2008 è stata la possibilità di ripartire la detrazione da 3 a 10 anni che, come
abbiamo già spiegato, permette a chi ha redditi più bassi di non perdere il
diritto alla detrazione.
SCONTO SOLO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI
ESISTENTI
C’è una condizione ineludibile per fruire dello sconto
fiscale:
ho diritto all’agevolazione solo nel caso in cui
intervengo su sistemi già esistenti e li riqualifico sotto il profilo del
risparmio e del contenimento energetico. In buona sostanza posso godere della
detrazione fiscale quando gli interventi sono eseguiti su unità immobiliari e su
edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria
catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali dedicati all’attività
d’impresa o professionale. La prova dell’esistenza dell’edificio può essere
fornita o dall’iscrizione dello stesso in catasto oppure dalla richiesta di
accatastamento, nonché dal pagamento dell’Ici, ove dovuta.
Non sono agevolabili, quindi, le spese
effettuate in corso di costruzione dell’immobile. L’esclusione degli edifici di
nuova costruzione è coerente con la normativa comunitaria in base alla quale
tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione
energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
QUALI CARATTERISTICHE DEVONO AVERE GLI IMMOBILI
A seconda del tipo di intervento che si intende
eseguire, è richiesto che gli edifici presentino specifiche caratteristiche:
- nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il
frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del loro numero,
il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto
termico centralizzato a servizio delle suddette unità;
- nel caso di ristrutturazioni con demolizione e
ricostruzione si può godere dell’agevolazione solo quando la ricostruzione è
fedele. Sono così esclusi gli interventi che prevedono lavori di ampliamento.
QUAL È L’ALIQUOTA IVA APPLICABILE
L’indicazione del costo della manodopera in fattura
rimane obbligatorio per godere dello sconto fiscale del 55%, così come accade
anche per l’agevolazione del 36 per cento.
L’aliquota ridotta al 10% è stata prorogato fino al 31
dicembre 2010 per tutte quelle prestazioni di servizi relativi ad interventi di
manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali.
Per usufruire dell’agevolazione è stato tuttavia
eliminato l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata,
così come invece era richiesto per gli interventi effettuati nel periodo
d’imposta 2007 (decreto Bersani del 4 luglio 2007). È da tenere presente che le
cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta invece solo se la
fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto e che i beni
siano tra quelli indicati come “non significativi” nel dm 29 dicembre 1999.
Nel caso in cui l’appaltatore fornisca beni di valore
significativo (per esempio caldaie, rubinetterie, condizionatori, infissi,
eccetera.) l’aliquota ridotta si applica ai beni soltanto fino a concorrenza del
valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Questo
limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo
della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal
committente, soltanto il valore dei beni significativi. Le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi necessarie per la loro realizzazione, pertanto, sono
assoggettate in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del
patrimonio immobiliare.
PANNELLI:
IL 55% SOLO PER L’ACQUA CALDA
Il 14 luglio scorso è stata pubblicata la risoluzione
299/E nella quale l’Agenzia delle entrate chiarisce che non può essere
riconosciuta la detrazione d’imposta del 55% per l’intero costo sostenuto a chi
sostituisce il vecchio impianto di riscaldamento con pannelli solari che, oltre
a integrare il riscaldamento invernale, permettono di generare acqua fredda per
la climatizzazione estiva e che integrano solo in parte il riscaldamento
dell’acqua calda per uso sanitario. Il chiarimento arriva a seguito della
richiesta di un contribuente della Campania che ha dei dubbi circa le spese che
possono godere della detrazione fiscale data la realizzazione di un impianto di
climatizzazione in un suo edificio adibito ad uso strumentale per l’attività di
impresa. Il sistema, che intende far installare e denominato Solar Cooling,
permette di generare acqua fredda, per aria condizionata, partendo dall’acqua
calda prodotta dai pannelli solari. L’acqua calda sarà anche utilizzata per
integrare il riscaldamento dell’edificio durante la stagione invernale e,
quindi, sostiene il contribuente, l’impianto integra il riscaldamento dell’acqua
calda per uso sanitario.
All’Agenzia delle entrate viene chiesto se è possibile
usufruire della detrazione del 55% anche per quanto riguarda le spese da
sostenere per la realizzazione complessiva (specifici interventi idraulici e
murari e particolari macchinari). La risposta parte dalla considerazione che la
norma sul risparmio energetico, che prevede lo sconto fiscale del 55% delle
spese affrontate per riqualificare un immobile, è stata introdotta con la legge
Finanziaria 2007 (commi da 344 a 349) e a questa è stata data attuazione con il
decreto interministeriale del 19 febbraio 2007. Vengono quindi definite le
caratteristiche tecniche dei pannelli solari che danno diritto all’agevolazione
e ribadito che questi devono essere destinati alla produzione di acqua calda per
uso sanitario.
La Finanziaria 2008, oltre a prorogare l’agevolazione
fiscale al 31 dicembre 2010, estende il beneficio della detrazione d’imposta
anche alle spese per la sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe
di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Mentre
il comma 20 prevede l’applicabilità della detrazione per la sostituzione intera
o parziale di impianti di climatizzazione non a condensazione, sostenute entro
il 31 dicembre 2009, il successivo comma 21 ne condiziona tuttavia l’utilizzo
all’uscita di uno specifico decreto attuativo che non è stato ancora adottato.
La risposta degli esperti delle Entrate è quindi che il
contribuente potrà “applicare la detrazione del 55% solo sulle spese
direttamente ricollegabili all’installazione di pannelli solari utilizzati per
la produzione di acqua calda e aventi le caratteristiche individuate nel decreto
attuativo del 19 febbraio 2007”.
GLI INTERVENTI DI CLIMATIZZAZIONE NON ANCORA
ULTIMATI
La Risoluzione n. 295/E dell’11 luglio 2008 chiarisce
che è possibile godere della detrazione fiscale delle spese sostenute nel 2007
anche se i lavori di climatizzazione invernale, iniziati lo scorso anno, non
sono ancora stati portati a termine. È sufficiente che il contribuente attesti
che i lavori sono ancora in corso. Inoltre, è da tenere presente che,nel calcolo
del tetto di detrazione spettante (100mila euro), le spese sostenute in anni
diversi per lo stesso intervento vanno considerate cumulativamente. Sì
all’eco-bonus anche se l’iter procedurale non è stato completato.
E’ possibile usufruire della detrazione del 55% per le
spese, sostenute nel 2007, per interventi La risposta degli esperti delle
Entrate ricorda che la Finanziaria 2008 ha esteso l’agevolazione anche alle
spese sostenute nel triennio 2008-2010, stabilendo che è possibile ripartire la
detrazione in un numero, compreso tra 3 e 10, di quote annuali di pari importo
“a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima
detrazione”.
Successivamente, il decreto interministeriale del 7
aprile ha specificato che per gli interventi di riqualificazione energetica
realizzati nel 2008 come proseguimento di quelli iniziati nel 2007, per
calcolare il valore massimo della detrazione spettante, “si tiene conto anche
delle detrazioni fruite negli anni precedenti”. Il decreto ha stabilito anche
l’iter procedurale da seguire per avvalersi dell’agevolazione per la
prosecuzione di lavori iniziati nel 2007 e ancora in corso, specificando che si
può fruire della detrazione attestando che i lavori non sono ancora terminati.
PICCOLI INTERVENTI SENZA DIA
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 luglio
scorso ed è quindi entrato in vigore il decreto legislativo 30 maggio 2008 n.
115 emanato in attuazione della direttiva europea 2006/32/Ce sull’efficienza
degli usi finali dell’energia.
Le principali novità si possono sintetizzare in:
meno energia utilizzata a valle, impianti ad alto
rendimento, snellimenti burocratici per il miglioramento energetico degli
edifici. Anche il nostro Paese cerca di allinearsi alle norme europee sul
risparmio energetico facendo propri i quattro pilastri:
qualificazione dei servizi energetici, settore
pubblico, incentivi e semplificazione normativa.
Qualificazione servizi energetici:
il decreto legislativo 115/2008 conferisce tipicità al
“contratto di servizio energia”, figura negoziale introdotta dal dpr 412/1993
che regolamenta i rapporti tra il fornitore e il beneficiario dell’energia
imponendo alle parti un miglioramento dell’efficienza energetica. L’obiettivo è
anche l’incremento di qualità e competenze tecniche nel settore
dell’approvvigionamento anche attraverso un sistema di certificazione
volontario, supportato da una apposita norma tecnica Uni-Cei e predisposto dal
Ministero dello Sviluppo economico. Al nuovo sistema potranno aderire le “Esco”
(le Energy Service Company, persone fisiche e giuridiche fornitrici di servizi
energetici ed altri servizi di miglioramento energetico) e gli esperti in
gestione dell’energia.
Settore pubblico: il decreto legislativo 115/2008
affida all’Enea (Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente) un ruolo
centrale nel coordinamento e monitoraggio della nuova politica energetica.
L’ente, che diventa Agenzia nazionale di riferimento per l’efficienza
energetica, dovrà, infatti, verificare ed il controllare i progetti avviati
sulla base del nuovo provvedimento nazionale, la definizione di nuovi metodi per
la misurazione ed il risparmio energetico, il supporto tecnico-scientifico e di
consulenti a favore di Stato, regioni ed enti locali, la predisposizione di
strumenti attuativi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, il ruolo di
informatore su strumenti economici e finanziari per cittadini, imprese, pubblica
amministrazione, operatori del settore. Oltre ad essere soggetto attivo del
nuovo quadro normativo energetico, la pubblica amministrazione diventa però
anche destinataria di precisi obblighi di efficienza energetica: gli Enti
pubblici dovranno abbassare i consumi degli immobili utilizzati, attraverso
l’adozione di strumenti finanziari e diagnosi energetiche in fase di
ristrutturazione. La stessa diagnosi dovrà essere alla base degli appalti
pubblici per l’affidamento dei servizi energetici e l’acquisto di
apparecchiature ed impianti da parte della pubblica amministrazione dovrà
avvenire nel rispetto del decreto legislativo 201/2007 sulla progettazione
eco-compatibile dei prodotti che consumano energia.
Incentivi: Il decreto legislativo 115/2008 prevede lo
stanziamento di 25milioni di euro per la realizzazione di nuovi servizi
energetici, a partire dal 2009. Si vuole inoltre dare impulso alla mobilità
sostenibile, sostenuta da ministeri e regioni attraverso specifici accordi
volontari con operatori del settore. Un altro obiettivo è la revisione del
meccanismo dei certificati bianchi, cioè i titoli sul risparmio energetico, per
integrarli con altre forme di efficienza energetica.
Semplificazione normativa: anche in questo settore la
parola d’ordine diventa “semplificare”. Si procederà eliminando procedure ed
adempimenti burocratici nelle costruzioni, considerando gli interventi di
miglioramento energetico degli edifici di nuova realizzazione fuori dal computo
dei volumi delle superfici e nei rapporti di copertura, stabilendo deroghe in
materia di distanze minime tra gli edifici e facendo rientrare l’installazione
di pannelli termici e fotovoltaici di dimensioni contenute tra gli interventi di
manutenzione ordinaria, quindi non soggetti alla normativa “Dia”. Inoltre, le
delibere condominiali per gli interventi di contenimento del consumo energetico,
potranno essere approvate con la maggioranza semplice delle quote millesimali
rappresentate dagli intervenuti in assemblea. Infine, la costruzione e
l’esercizio di impianti di cogenerazione ad alto rendimento sarà soggetta a una
“autorizzazione regionale unica”.
L’ALTO RENDIMENTO NON BASTA
La risoluzione n. 283/E del 7 luglio 2008 chiarisce che
per le spese connesse alla realizzazione di impianti di climatizzazione
invernale è necessaria l’attestazione di un tecnico abilitato. In buona
sostanza, seppure ad alto rendimento, solamente gli impianti di climatizzazione
invernale espressamente previsti dalla legge usufruiscono della detrazione del
55% per le spese relative a interventi di risparmio energetico, mentre per le
spese connesse dovrà essere il tecnico abilitato a stabilire quali sono
strettamente inerenti all’intervento e quali invece possono rientrare nelle più
generali spese di ristrutturazione edilizia che sono invece agevolate al 36 per
cento. È questa la risposta che l’Agenzia delle entrate ha dato ad un
contribuente che, in procinto di acquistare una casa da ristrutturare, chiedeva
se poteva usufruire della detrazione del 55% non solo per l’impianto in sé ma
anche per tutte le spese connesse, a partire dallo smaltimento dei materiali
fino alla tinteggiatura delle pareti se danneggiate dalla posa in opera
dell’impianto.
L’Agenzia ha ricordato che, per usufruire della
detrazione del 55% per l’istallazione di impianti di climatizzazione invernale,
devono sussistere due condizioni fondamentali:
la prima è che questi siano istallati in sostituzione,
integrale o parziale, di impianti preesistenti e, la seconda, che tali impianti
rientrino nelle tipologie indicate dalla norma, cioè caldaie a condensazione,
impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a
bassa entalpia. Pertanto non possono usufruire dell’agevolazione fiscale i
contribuenti che installano sistemi di climatizzazione invernale in edifici che
ne erano sprovvisti, né quelli che sostituiscono i vecchi sistemi di
riscaldamento con altri che, se pur ad alto rendimento, non rientrano nelle
categorie indicate. Inoltre, non tutte le spese sostenute per le opere
funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico sono
ammesse al beneficio del 55% ed è compito del tecnico abilitato individuare
quali sono strettamente connesse e quindi detraibili. Ciò non toglie che le
spese escluse, se rispettano i requisiti necessari, possono essere detratte
nella misura del 36% come spese di ristrutturazione edilizia. Le
ristrutturazioni non perdono smalto e, nonostante il periodo difficile, il
mercato continua a dare risultati interessanti. |
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